10.9.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 269/10
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 21 luglio 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito] — Etimine SA/Secretary of State for Work and Pensions
(Causa C-15/10) (1)
(Ambiente e protezione della salute umana - Direttiva 67/548/CEE - Regolamento (CE) n. 1272/2008 - Sostanze a base di borato - Classificazione come sostanze reprotossiche di categoria 2 - Direttiva 2008/58/CE e regolamento (CE) n. 790/2009 - Adeguamento di tali classificazioni al progresso tecnico e scientifico - Validità - Metodi di valutazione delle proprietà intrinseche di dette sostanze - Errore manifesto di valutazione - Fondamento giuridico - Obbligo di motivazione - Principio di proporzionalità)
2011/C 269/15
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)
Parti
Ricorrente: Etimine SA
Convenuto: Secretary of State for Work and Pensions
con l’intervento di: Borax Europe Ltd
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Validità circa la classificazione dei borati in quanto sostanze tossiche per la riproduzione, della direttiva della Commissione 21 agosto 2008, 2008/58/CE, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 246, pag. 1) e del regolamento (CE) della Commissione 10 agosto 2009, n. 790/2009, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 235, pag. 1) — Erronea valutazione dell’esistenza di un rischio nella normale manipolazione o utilizzazione della sostanza, quale richiesta dall’allegato VI della direttiva 67/548/CEE
Dispositivo
L’esame delle questioni pregiudiziali non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità, da un lato, della direttiva della Commissione 21 agosto 2008, 2008/58/CE, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose, nonché, dall’altro, del regolamento (CE) della Commissione 10 agosto 2009, n. 790, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, nella parte in cui tale direttiva e tale regolamento hanno classificato come tossiche per il ciclo riproduttivo, di categoria 2, talune sostanze a base di borato.
(1) GU C 63 del 13.3.2010.
Full & Egal Universal Law Academy