2.4.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 103/8
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 17 febbraio 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito] — The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd/Office of Communications, British Telecommunications plc
(Causa C-16/10) (1)
(Ravvicinamento delle legislazioni - Telecomunicazioni - Reti e servizi - Direttiva 2002/22/CE - Designazione di imprese per la fornitura del servizio universale - Imposizione di obblighi specifici all’impresa designata - Elenchi abbonati e servizi di consultazione)
2011/C 103/11
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parti
Ricorrenti: The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd
Convenuti: Office of Communications, British Telecommunications plc
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Interpretazione delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni») (GU L 108, pag. 21), del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro») (GU L 108, pag. 33) del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») (GU L 108, pag. 51) — Designazione di imprese per la fornitura del servizio universale — Obblighi specifici che possono essere posti a carico dell’impresa designata
Dispositivo
L’art. 8, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») autorizza gli Stati membri, quando decidono di designare una o più imprese conformemente a tale disposizione perché garantiscano la fornitura del servizio universale, o di diversi elementi del servizio universale, come definito agli artt. 4-7 e 9, n. 2, di questa stessa direttiva, ad imporre alle stesse unicamente gli obblighi specifici, previsti dalle disposizioni della direttiva stessa, che sono collegati alla fornitura di tale servizio, o di tali elementi dello stesso, agli utenti finali ad opera delle stesse imprese designate.
(1) GU C 63 del 13.03.2010.
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