7.5.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 139/9
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel — Lussemburgo) — Heiko Koelzsch/Granducato di Lussemburgo
(Causa C-29/10) (1)
(Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali - Contratto di lavoro - Scelta delle parti - Disposizioni imperative della legge applicabile in mancanza di scelta - Determinazione di tale legge - Nozione di paese in cui il lavoratore «compie abitualmente il suo lavoro» - Lavoratore che svolge il suo lavoro in più di uno Stato contraente)
2011/C 139/14
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d'appel
Parti
Ricorrente: Heiko Koelzsch
Convenuto: Granducato di Lussemburgo
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte d’appello — Interpretazione dell’art. 6, n. 2, lett. a) della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU 1980, L 266, pag. 1) — Determinazione della legge applicabile ad un’azione esperita per licenziamento illegittimo in mancanza di scelta ad opera delle parti di un contratto individuale di lavoro — Nozione di «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la sua attività» — Lavoratore che svolge il suo lavoro in vari paesi ma ritorni sistematicamente in uno di essi
Dispositivo
L’art. 6, n. 2, lett. a), della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, deve essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui il lavoratore svolga le sue attività in più di uno Stato contraente, il paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto, compie abitualmente il suo lavoro, ai sensi di tale disposizione, è quello in cui o a partire dal quale, tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano detta attività, il lavoratore adempie la parte sostanziale delle sue obbligazioni nei confronti del suo datore di lavoro.
(1) GU C 80 del 27.3.2010.
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