17.11.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 355/2
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 settembre 2012 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-38/10) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Articolo 49 TFUE - Normativa tributaria - Trasferimento del domicilio fiscale - Trasferimento di attivi - Tassa immediata all’uscita)
2012/C 355/02
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, G. Braga da Cruz e P. Guerra e Andrade, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Fernandes e J. Menezes Leitão, in qualità di agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentante: C. Vang, agente), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: C. Blaschke e K. Petersen, agenti), Regno di Spagna (rappresentanti: M. Muñoz Pérez e A. Rubio González, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e N. Rouam, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels e M. de Ree, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente), Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk e S. Johannesson, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Hathaway e A. Robinson, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'articolo 49 TFUE e dell'articolo 31 SEE — Disposizioni tributarie in forza delle quali le società che cessano di avere la loro residenza fiscale in Portogallo o trasferiscono il loro patrimonio in un altro Stato membro devono pagare immediatamente una tassa di uscita
Dispositivo
1)
La Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 49 TFUE adottando e mantenendo in vigore gli articoli 76 A e 76 B del codice portoghese dell’imposta sulle persone giuridiche (Código português do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas), applicabili in caso di trasferimento, da parte di una società portoghese, della sua sede statutaria e della sua direzione effettiva in un altro Stato membro o in caso di trasferimento, da parte di una società non residente in Portogallo, di una parte o della totalità degli attivi collegati ad una stabile organizzazione portoghese dal Portogallo verso un altro Stato membro, che prevedono che la base imponibile dell’esercizio nel corso del quale si è prodotto il fatto generatore includa tutte le plusvalenze latenti relative agli attivi di cui trattasi, ma non le plusvalenze latenti derivanti da transazioni puramente nazionali.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La Repubblica portoghese è condannata alle spese.
(1) GU C 80 del 27.3.2010.
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