30.6.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 194/2
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 maggio 2012 — Commissione europea/Repubblica di Estonia
(Causa C-39/10) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione dei lavoratori - Imposta sul reddito - Abbattimento - Pensione di vecchiaia - Incidenza sulle pensioni di modesto importo - Discriminazione tra contribuenti residenti e contribuenti non residenti)
2012/C 194/02
Lingua processuale: l'estone
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls, K. Saaremäel-Stoilov e R. Lyal, agenti)
Convenuta: Repubblica di Estonia (rappresentante: M. Linntam, agente)
Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentanti: M. Muñoz Pérez e A. Rubio Gonzáles, agenti), Repubblica portoghese (rappresentante: L. Inez Fernandes, agente), Regno di Svezia (rappresentante: A. Falk, agente), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentante: S. Ossowski, agente), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller, C. Blaschke e B. Klein, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 45 TFUE e 28 dell’accordo SEE — Imposta sul reddito derivante da pensioni di vecchiaia — Legislazione nazionale che non prevede la possibilità di accordare un’esenzione dall’imposta sul reddito ai non residenti il cui reddito complessivo è talmente basso che fruirebbero dell’esenzione dall’imposta sul reddito se fossero contribuenti residenti
Dispositivo
1)
Escludendo i pensionati non residenti dal beneficio degli abbattimenti previsti dalla legge relativa all’imposta sul reddito (tulumaksuseadus) del 15 dicembre 1999, come modificata dalla legge del 26 novembre 2009, quando essi, considerato l’importo esiguo delle loro pensioni, non sono, ai sensi della normativa fiscale dello Stato membro di residenza, imponibili in quest’ultimo, la Repubblica di Estonia è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma degli articoli 45 TFUE e 28 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992.
2)
La Repubblica di Estonia è condannata alle spese.
3)
Il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché la Repubblica federale di Germania sopporteranno le proprie spese.
(1) GU C 63 del 13.3.2010.
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