18.6.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 179/5
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 aprile 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Raad van State van België — Belgio) — Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW (C-42/10, C-45/10 e C-57/10), Marc Janssens (C-42/10 e C-45/10)/Belgische Staat
(Cause riunite C-42/10, C-45/10 e C-57/10) (1)
(Settore veterinario e zootecnico - Regolamento (CE) n. 998/2003 - Condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia - Decisione 2003/803/CE - Modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti)
2011/C 179/07
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Raad van State van België
Parti
Ricorrenti: Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW (C-42/10, C-45/10 e C-57/10) e Marc Janssens (C-42/10 e C-45/10)
Convenuto: Belgische Staat
Con l’intervento di: Luk Vangheluwe (C-42/10)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Raad van State — Interpretazione degli artt. 3, lett. b), 4, n. 2, 5 e 17, secondo comma, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, n. 998, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146, pag. 1) e della decisione della Commissione 26 novembre 2003, 2003/803/CE, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti (GU L 313, pag. 1) — Disposizioni nazionali che impongono l’indicazione su qualsiasi passaporto di un numero unico contenente 13 caratteri (codice ISO), seguito dal numero di autorizzazione del distributore — Mezzo di prova di identificazione e registrazione dei cani — Dati relativi al proprietario dell’animale
Dispositivo
1)
Gli artt. 3, lett. b), 4, n. 2, 5 e 17, secondo comma, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, n. 998, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, nonché gli articoli e gli allegati della decisione della Commissione 26 novembre 2003, 2003/803/CE, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che prevede una numerazione per i passaporti per animali da compagnia composta da un numero unico contenente il codice ISO a due caratteri dello Stato membro interessato seguito dal numero di riconoscimento a due cifre del distributore autorizzato e da una serie di nove cifre, dal momento che detta normativa nazionale garantisce l’unicità di tale numero di identificazione.
2)
Gli artt. 3, lett. b), 4, n. 2, 5 e 17, secondo comma, del regolamento n. 998/2003, nonché gli articoli e gli allegati della decisione 2003/803 devono essere interpretati nel senso che:
—
non ostano a una normativa, come quella oggetto della causa principale, in applicazione della quale il passaporto per animali da compagnia è utilizzato non soltanto come documento di viaggio, conformemente alla normativa dell’Unione, ma anche come prova di identificazione e registrazione dei cani a livello nazionale, e
—
ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, che prevede un solo campo nel passaporto per animali da compagnia destinato a contenere l’indicazione dell’identità e dell’indirizzo del proprietario dell’animale, le cui modifiche successive si effettuano mediante l’apposizione di etichette adesive.
3)
Disposizioni nazionali, come quelle enunciate nella normativa oggetto della causa principale, relative al passaporto per animali da compagnia e afferenti all’uso di quest’ultimo come prova di identificazione e registrazione dei cani, nonché all’utilizzo di etichette adesive per effettuare le modifiche inerenti l’identificazione del proprietario e dell’animale, da un parte, e disposizioni relative alla determinazione di un numero unico per gatti e furetti, dall’altra, non costituiscono regole tecniche ai sensi dell’art. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE, le quali, conformemente all’art. 8 della medesima direttiva, devono essere oggetto di una previa comunicazione alla Commissione europea.
(1) GU C 100 del 17.4.2010.
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