10.9.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 269/11
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Højesteret — Danimarca) — Viking Gas A/S/Kosan Gas A/S, già BP Gas A/S
(Causa C-46/10) (1)
(Marchi - Direttiva 89/104/CEE - Artt. 5 e 7 - Bombole di gas tutelate come marchio tridimensionale - Immissione in commercio da parte di un licenziatario esclusivo - Attività di un concorrente del licenziatario consistente nel riempimento di tali bombole)
2011/C 269/17
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Højesteret
Parti
Ricorrente: Viking Gas A/S
Convenuta: Kosan Gas A/S, già BP Gas A/S
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Højesteret — Interpretazione degli artt. 5 e 7 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 40, pag. 1) — Immissione sul mercato da parte di un licenziatario esclusivo di una bombola di gas in materiale composito la cui forma è registrata come marchio tridimensionale nazionale e comunitario costituito dall’imballaggio — Attività di un concorrente del licenziatario consistente nel riempimento delle bombole di gas in materiale composito del licenziatario e nella vendita di gas in tali bombole dopo avervi apposto un’etichetta adesiva che indica che la bombola è stata riempita dal concorrente ma senza aver rimosso i marchi figurativo e denominativo del licenziatario esclusivo
Dispositivo
Gli artt. 5 e 7 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, devono essere interpretati nel senso che non consentono al detentore di una licenza esclusiva per l’utilizzo di bombole del gas composite destinate ad essere riutilizzate, la cui forma sia tutelata in quanto marchio tridimensionale e sulle quali il detentore abbia apposto la propria denominazione e il proprio logo, registrati come marchi denominativo e figurativo, di opporsi a che tali bombole, successivamente all’acquisto da parte di consumatori che hanno poi consumato il gas in esse inizialmente contenuto, vengano scambiate da un terzo, dietro pagamento, con bombole composite riempite di gas che non proviene da tale detentore, a meno che detto detentore non possa far valere un giusto motivo ai sensi dell’art. 7, n. 2, della direttiva 89/104.
(1) GU C 80 del 27.3.2010.
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