17.12.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 370/11
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 27 ottobre 2011 — Repubblica d'Austria/Scheucher — Fleisch GmbH, Tauernfleisch Vertriebs GesmbH, Wech-Kärntner Truthahnverarbeitung GmbH, Wech-Geflügel GmbH, Johann Zsifkovics, Commissione europea
(Causa C-47/10 P) (1)
(Impugnazione - Aiuti di Stato - Artt. 87 CE e 88, nn. 2 e 3, CE - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Decisione di non sollevare obiezioni - Ricorso di annullamento - Presupposti per la ricevibilità - Motivi di annullamento invocabili - Nozione di «interessato» - Motivazione delle sentenze - Onere della prova - Misure di organizzazione del procedimento dinanzi al Tribunale - Artt. 64 e 81 del regolamento di procedura del Tribunale)
2011/C 370/16
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica d'Austria (rappresentanti: E. Riedl, agente, M. Núñez-Müller, J. Dammann, Rechtsanwälte)
Altre parti nel procedimento: Scheucher — Fleisch GmbH, Tauernfleisch Vertriebs GesmbH, Wech-Kärntner Truthahnverarbeitung GmbH, Wech-Geflügel GmbH, Johann Zsifkovics (rappresentanti: J. Hofer e T. Humer, Rechtsanwälte), Commissione europea (rappresentanti: V. Kreuschitz e A. Stobiecka-Kuik, agenti)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 18 novembre 2009, causa T-375/04, Scheucher — Fleisch e a./Commissione, con la quale il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione 30 giugno 2004, C(2004) 2037 def., relativa agli aiuti di Stato NN 34A/2000 concernenti i programmi di qualità e le etichette «AMA-Biozeichen» e «AMA-Gütesiegel» in Austria (GU 2005, C 105, pag. 30) — Erronea interpretazione della nozione di «riguardata direttamente e individualmente», contenuta dall'art. 263, quarto comma, TFUE — Violazione dell'art. 108, n. 2, TFUE in quanto il Tribunale ha dichiarato che la Commissione è obbligata ad avviare la procedura prevista dal detto articolo — Violazione delle norme relative all’onere della prova — Motivazione insufficiente della sentenza impugnata — Assenza delle necessarie misure istruttorie
Dispositivo
1)
L’impugnazione principale e quella incidentale sono respinte.
2)
La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.
3)
La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 80 del 27.3.2010.
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