22.10.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 311/8
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 8 settembre 2011 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Conseil d'État — Francia) — Monsanto SAS e a./Ministre de l'Agriculture et de la Pêche
(Cause riunite da C-58/10 a C-68/10) (1)
(Agricoltura - Mangimi geneticamente modificati - Misure urgenti - Misura adottata da uno Stato membro - Sospensione provvisoria di un’autorizzazione accordata in forza della direttiva 90/220/CEE - Fondamento giuridico - Direttiva 2001/18/CE - Art. 12 - Normativa settoriale - Art. 23 - Clausola di salvaguardia - Regolamento (CE) n. 1829/2003 - Art. 20 - Prodotti esistenti - Art. 34 - Regolamento (CE) n. 178/2002 - Artt. 53 e 54 - Presupposti d’applicazione)
2011/C 311/10
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrenti: Monsanto SAS (cause C-58/10 e C-59/10), Monsanto Agriculture France SAS (cause C-58/10 e C-59/10), Monsanto International SARL (cause C-58/10 e C-59/10), Monsanto Technology LLC (cause C-58/10 e C-59/10), Monsanto Europe SA (causa C-59/10), Association générale des producteurs de maïs (AGPM) (causa C-60/10), Malaprade SCEA e a. (causa C-61/10), Pioneer Génétique SARL (causa C-62/10), Pioneer Semences SAS (causa C-62/10), Union française des semenciers (UFS), già Syndicat des établissements de semences agréés pour les semences de maïs (Seproma) (causa C-63/10), Caussade Semences SA (causa C-64/10), Limagrain Europe SA, già Limagrain Verneuil Holding SA (causa C-65/10), Maïsadour Semences SA (causa C-66/10), Ragt Semences SA (causa C-67/10), Euralis Semences SAS (causa C-68/10), Euralis Coop (causa C-68/10)
Convenuto: Ministre de l’Agriculture et de la Pêche
Con l’intervento di: Association France Nature Environnement (cause C-59/10 e C-60/10), Confédération paysanne (causa C-60/10)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État — Interpretazione degli artt. 20 e 34 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1829, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268, pag. 1), degli artt. 12 e 23 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106, pag. 1) nonché degli artt. 53 e 54 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1) — Sospensione o divieto provvisorio di utilizzare o di vendere varietà di sementi di mais derivate da una linea di mais geneticamente modificato, successivamente all'autorizzazione dell’immissione sul mercato di tale prodotto — Competenza delle autorità nazionali ad adottare siffatte misure — Nozioni di «rischio» e di «rischio grave» per l'ambiente — Criteri di identificazione del rischio, di valutazione della sua probabilità e di esame dei suoi effetti
Dispositivo
1)
In circostanze come quelle di cui alle controversie principali, organismi geneticamente modificati come il mais MON 810, che siano stati autorizzati, in particolare, in quanto sementi a fini di coltivazione in applicazione della direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, e che, alle condizioni enunciate all’art. 20 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1829, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, siano stati notificati quali prodotti esistenti e, successivamente, abbiano formato oggetto di una domanda di rinnovo di autorizzazione in corso di esame non possono costituire l’oggetto, da parte di uno Stato membro, di misure di sospensione o di divieto provvisorio dell’utilizzo o dell’immissione in commercio in applicazione dell’art. 23 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220, laddove siffatte misure, per contro, possono essere adottate conformemente all’art. 34 del regolamento n. 1829/2003.
2)
L’art. 34 del regolamento n. 1829/2003 autorizza uno Stato membro ad adottare misure urgenti soltanto alle condizioni procedurali enunciate all’art. 54 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, di cui spetta al giudice nazionale verificare l’osservanza.
3)
Ai fini dell’adozione di misure urgenti, l’art. 34 del regolamento n. 1829/2003 impone agli Stati membri di dimostrare, oltre all’urgenza, l’esistenza di una situazione in grado di comportare un rischio che ponga a repentaglio in modo manifesto la salute umana, la salute degli animali o l’ambiente.
(1) GU C 100 del 17.4.2010.
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