2.4.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 103/9
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 febbraio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Rouen — Francia) — Marc Berel e altri/Administration des douanes de Rouen, Receveur principal des douanes du Havre, Administration des douanes du Havre
(Causa C-78/10) (1)
(Codice doganale comunitario - Artt. 213, 233 e 239 - Obbligo di solidarietà di più debitori per una stessa obbligazione doganale - Sgravio dei dazi all’importazione - Estinzione dell’obbligazione doganale - Possibilità pour un codebitore solidale di avvalersi dello sgravio accordato a un altro codebitore - Insussistenza)
2011/C 103/14
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d'appel de Rouen
Parti
Ricorrenti: Marc Berel, in qualità di rappresentante della società Port Angot Développement, Emmanuel Hess, in qualità di curatore fallimentare della Société Port Angot Développement, Rijn Schelde Mondia France SA, Receveur principal des douanes de Rouen Port, Administration des douanes — Havre Port, Société Port Angot Développement, succeduta alla SAS Manutention de produits Chimiques et miniers Maprochim SAS, Asia Pulp & Paper France EURL
Convenuti: Administration des douanes de Rouen, Receveur principal des douanes du Havre, Administration des douanes du Havre
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour d’appel de Rouen — Interpretazione degli artt. 213, 233 e 239 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Sgravio dei dazi all’importazione — Invocabilità da parte di un debitore della solidarietà per le obbligazioni doganali allo scopo di fruire di uno sgravio dei dazi all’importazione precedentemente concesso ad un altro codebitore
Dispositivo
Gli artt. 13, 233 e 239 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 82/97, devono essere interpretati nel senso che essi ostano all’applicazione, nel contesto di un obbligo di solidarietà per un’obbligazione doganale ai sensi dell’art. 213 quale quella controversa nella causa principale, di un principio di diritto nazionale dal quale risulta che lo sgravio parziale di dazi concesso sul fondamento dell’art. 239 a uno dei codebitori può essere fatto valere da tutti gli altri codebitori, cosicché l’estinzione dell’obbligazione prevista all’art. 233, primo comma, lett. b), del medesimo codice si riferisce all’obbligazione in quanto tale e quindi dispensa l’insieme dei codebitori solidali dal pagamento della stessa nei limiti dell’importo per il cui ammontare è stato accordato lo sgravio.
(1) GU C 113 del 1o.5.2010.
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