3.12.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 355/4
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Pontevedra — Spagna) — Aurora Sousa Rodríguez, Yago López Sousa, Rodrigo Puga Lueiro, Luis Rodríguez González, María del Mar Pato Barreiro, Manuel López Alonso, Yaiza Pato Rodríguez/Air France
(Causa C-83/10) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Art. 2, lett. l) - Compensazione pecuniaria per i passeggeri in caso di cancellazione del volo - Nozione di «cancellazione del volo» - Art. 12 - Nozione di «risarcimento supplementare» - Compensazione pecuniaria ai sensi della normativa nazionale)
2011/C 355/06
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Pontevedra
Parti
Ricorrenti: Aurora Sousa Rodríguez, Yago López Sousa, Rodrigo Puga Lueiro, Luis Rodríguez González, María del Mar Pato Barreiro, Manuel López Alonso, Yaiza Pato Rodríguez
Convenuta: Air France
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra –Interpretazione degli artt. 2, lett. i), 8, 9 e 12 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) — Nozione di «cancellazione del volo» — Guasti tecnici — Nozione di «risarcimento supplementare» — Diritto a compensazione a norma del diritto nazionale
Dispositivo
1)
La nozione di «cancellazione del volo», come definita dall’art. 2, lett. l), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretata nel senso che, in una situazione come quella in discussione nella causa principale, essa non si riferisce esclusivamente all’ipotesi in cui l’aereo in questione non sia affatto partito, bensì comprende anche il caso in cui tale aereo è partito, ma, per una qualsivoglia ragione, è stato poi costretto a rientrare all’aeroporto di partenza, e i passeggeri di detto aereo sono stati trasferiti su altri voli.
2)
La nozione di «risarcimento supplementare», di cui all’art. 12 del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretata nel senso che consente al giudice nazionale, alle condizioni previste dalla convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo o dal diritto nazionale, di concedere il risarcimento del danno, incluso quello di natura morale, occasionato dall’inadempimento del contratto di trasporto aereo. Per contro, il giudice nazionale non può utilizzare la nozione di «risarcimento supplementare» quale fondamento giuridico per condannare il vettore aereo a rimborsare ai passeggeri, il cui volo ha subito un ritardo oppure è stato cancellato, le spese che gli stessi hanno dovuto sostenere a causa dell’inadempimento da parte del citato vettore degli obblighi di sostegno e assistenza di cui agli artt. 8 e 9 di tale regolamento.
(1) GU C 113 dell’1.5.2010.
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