12.11.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 331/4
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 settembre 2011 — Commissione europea/Regno di Spagna
(Causa C-90/10) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva «habitat» - Conservazione degli habitat naturali - Fauna e flora selvatiche - Artt. 4, n. 4, e 6, nn. 1 e 2 - Fissazione di priorità per le zone speciali di conservazione e istituzione di un sistema di protezione adeguata di queste ultime - Insussistenza della garanzia di una tutela giuridica adeguata delle zone speciali di conservazione ubicate nell’arcipelago delle Canarie)
2011/C 331/05
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e D. Recchia, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno, agente)
Interveniente a sostegno del convenuto: Repubblica di Finlandia (rappresentante: M. Pere, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 4, n. 4, e 6, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) — Siti d’importanza comunitaria — Misure di conservazione — Regione biogeografica macaronesica
Dispositivo
1)
Il Regno di Spagna,
—
omettendo di stabilire, ai sensi dell’art. 4, n. 4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, priorità per le zone speciali di conservazione corrispondenti ai siti d’importanza comunitaria della regione biogeografica macaronesica situati in territorio spagnolo e identificati con la decisione della Commissione 28 dicembre 2001, 2002/11/CE, che stabilisce l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica, ai sensi della direttiva 92/43, e
—
non avendo adottato, né applicato, ai sensi dell’art. 6, nn. 1 e 2, della direttiva 92/43, misure appropriate di conservazione, né un regime di protezione che eviti il degrado degli habitat e le perturbazioni significative delle specie assicurando la tutela giuridica delle zone speciali di conservazione corrispondenti ai siti menzionati nella decisione 2002/11, situati in territorio spagnolo,
non ha adempiuto agli obblighi ad esso incombenti in forza delle summenzionate disposizioni della detta direttiva.
2)
Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
3)
La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 113 del 1o.5.2010.
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