17.12.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 370/12
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 27 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Essen-NordOst/GFKL Financial Services AG
(Causa C-93/10) (1)
(Sesta direttiva IVA - Artt. 2, punto 1, e 4 - Ambito di applicazione - Nozioni di «prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso» e di «attività economica» - Cessione di crediti in sofferenza - Prezzo della cessione inferiore al valore nominale dei crediti - Accollo da parte del cessionario delle azioni di recupero dei crediti e del rischio di insolvenza dei debitori)
2011/C 370/17
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Finanzamt Essen-NordOst
Resistente: GFKL Financial Services AG
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione degli artt. 2, punto 1, 4, 11, parte A, lett. a), e 13, parte B, lett. d), punti 2 e 3, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Nozioni di prestazioni di servizi a titolo oneroso e di attività economica — Cessione di crediti (factoring) — Riacquisto di crediti in sofferenza ad un prezzo calcolato sulla base del rischio di inadempimento dei debitori — Assunzione, da parte del cessionario, dell’onere di riscossione dei crediti e del rischio di inadempimento
Dispositivo
Gli artt. 2, punto 1, e 4 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che un operatore che acquisti, a proprio rischio, crediti in sofferenza ad un prezzo inferiore al loro valore nominale non effettua una prestazione di servizi a titolo oneroso, ai sensi di detto art. 2, punto 1, e non compie un’attività economica che ricade nella sfera di applicazione di tale direttiva qualora la differenza tra il valore nominale dei crediti ed il loro prezzo di acquisto rifletta il valore economico effettivo dei crediti medesimi al momento della loro cessione.
(1) GU C 134 del 22.5.2010.
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