10.12.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 362/6
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 20 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Danfoss A/S, Sauer-Danfoss ApS/Skatteministeriet
(Causa C-94/10) (1)
(Imposte indirette - Accise sugli oli minerali - Incompatibilità con il diritto dell’Unione - Mancato rimborso dell’accisa agli acquirenti di prodotti sui quali è stata ripercossa l’accisa)
2011/C 362/08
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Vestre Landsret
Parti
Ricorrenti: Danfoss A/S, Sauer-Danfoss ApS
Convenuto: Skatteministeriet
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Vestre Landsret — Interpretazione del diritto dell’Unione in materia di ripetizione dell’indebito e delle condizioni per il risarcimento del danno causato ai singoli — Accisa riscossa in violazione del regime di accisa armonizzata introdotto dalla direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1) e dalla direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/82/CEE, relativa alle aliquote delle accise sugli oli minerali (GU L 316, pag. 12) — Accisa illegittimamente pagata allo Stato da società petrolifere che hanno venduto oli colpiti da accisa, pur includendo l’accisa nel prezzo dei prodotti — Mancata restituzione dell’accisa da parte dello Stato agli acquirenti degli oli in quanto essi non l’avevano pagata allo Stato — Rifiuto di risarcire il danno causato agli acquirenti degli oli dall’accisa illegittima per mancanza di danno diretto e di un nesso di causalità diretto tra la violazione dell’obbligo incombente allo Stato e il danno subito
Dispositivo
Le norme del diritto dell’Unione devono essere interpretate nel senso che:
1)
uno Stato membro può opporsi ad una domanda di rimborso di un’imposta indebitamente riscossa formulata dall’acquirente su cui essa è stata ripercossa, poiché non è stato detto acquirente a versarla alle autorità tributarie, purché quest’ultimo possa, sulla base del diritto interno, esperire un’azione civilistica per la ripetizione dell’indebito nei confronti del soggetto passivo, e purché il rimborso da parte di quest’ultimo dell’imposta indebitamente riscossa non sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile;
2)
uno Stato membro può respingere una domanda di risarcimento presentata dall’acquirente su cui il soggetto passivo ha ripercosso un’imposta indebitamente riscossa, facendo valere la mancanza del nesso causale diretto fra la riscossione dell’imposta e il danno subìto, purché l’acquirente possa, sulla base del diritto interno, agire nei confronti del soggetto passivo e purché il risarcimento, da parte di quest’ultimo, del danno subìto dall’acquirente non sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile.
(1) GU C 100 del 17.4.2010.
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