10.9.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 269/12
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 7 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission — Austria) — Gentcho Pavlov, Gregor Famira/Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien
(Causa C-101/10) (1)
(Relazioni esterne - Accordi di associazione - Normativa nazionale che, prima dell’adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea, escludeva i cittadini bulgari dall’iscrizione all’albo degli avvocati praticanti - Compatibilità di una siffatta normativa con il divieto di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, previsto dall’accordo di associazione CE-Bulgaria)
2011/C 269/18
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission
Parti
Ricorrenti: Gentcho Pavlov, Gregor Famira
Convenuta: Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien
Oggetto
Domanda di decisione pregiudiziale — Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission — Interpretazione dell'art. 38, n. 1, dell’Accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altra (GU L 358 del 31 dicembre 1994, pag. 3) — Divieto di qualsivoglia discriminazione fondata sulla nazionalità riguardo alle condizioni di lavoro — Compatibilità con tale articolo di una normativa nazionale che esclude, precedentemente all’adesione della Bulgaria all’Unione europea, i cittadini bulgari dalla registrazione nell’albo degli avvocati praticanti — Effetti diretti di tale disposizione
Dispositivo
Il divieto di discriminazione sancito dall’art. 38, n. 1, primo trattino, dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altro, concluso e approvato a nome delle Comunità con decisione del Consiglio e della Commissione 19 dicembre 1994, 94/908/CE, CECA, Euratom, deve essere interpretato nel senso che esso non ostava, prima dell’adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea, ad una normativa di uno Stato membro, come quella contenuta nell’art. 30, nn. 1 e 5, del regolamento austriaco relativo alla professione forense (Österreichische Rechtsanwaltsordnung), nella versione applicabile alla controversia principale, in forza della quale un cittadino bulgaro, a causa di un requisito relativo alla cittadinanza imposto da tale normativa, non poteva ottenere la sua iscrizione all’albo degli avvocati praticanti né, di conseguenza, un certificato di abilitazione alla rappresentanza in giudizio.
(1) GU C 134 del 22.5.2010.
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