15.2.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 45/2
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 dicembre 2013 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-111/10) (1)
(Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Articolo 108, paragrafi 1 e 2, TFUE - Aiuto concesso dalla Repubblica di Lituania per l’acquisto di terreni agricoli - Competenza del Consiglio dell’Unione europea - Regime di aiuti esistente - Misure opportune - Carattere indissociabile di due regimi di aiuti - Mutamento di circostanze - Circostanze eccezionali - Crisi economica - Manifesto errore di valutazione - Principio di proporzionalità)
2014/C 45/02
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, L. Flynn, B. Stromsky e A. Stobiecka-Kuik, agenti)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: E. Sitbon e F. Florindo Gijón, agenti)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas e L. Liubertaitė, agenti), Ungheria (rappresentanti: G. Koós, M. Fehér e K. Szíjjártó, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentante: M. Szpunar, agente)
Oggetto
Ricorso di annullamento — Annullamento della decisione del Consiglio del 16 dicembre 2009, 2009/983/UE, relativa alla concessione di un aiuto di Stato da parte delle autorità della Repubblica di Lituania per l’acquisto di terreni agricoli di proprietà statale tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013 (GU L 338, pag. 93) — Incompetenza — Sviamento di potere — Violazione del principio di leale cooperazione tra Stati membri e istituzioni — Manifesto errore di valutazione
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Commissione europea è condannata alle spese.
3)
La Repubblica di Lituania, l’Ungheria e la Repubblica di Polonia sopportano le proprie spese.
(1) GU C 113 dell’1.5.2010.
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