28.1.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 25/7
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België — Belgio) — Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen/Zaza Retail BV
(Causa C-112/10) (1)
(Regolamento (CE) n. 1346/2000 - Procedure di insolvenza - Apertura di una procedura territoriale di insolvenza - Condizioni previste dalla normativa nazionale vigente che ostano all’apertura di una procedura principale di insolvenza - Creditore legittimato a chiedere l’apertura di una procedura territoriale di insolvenza)
2012/C 25/11
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hof van Cassatie van België
Parti
Ricorrente: Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen
Convenuta: Zaza Retail BV
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Cassatie van Belgiё — Interpretazione dell’art. 3, n. 4, lett. a) e b), del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1) — Competenza internazionale ad aprire la procedura di insolvenza — Competenza dell’organo giurisdizionale dello Stato membro in cui non si trova il centro degli interessi principali del debitore ma una delle sue dipendenze — Nozione di «condizioni previste» e di «creditore»
Dispositivo
1)
L’espressione «condizioni previste», di cui all’art. 3, n. 4, lett. a), del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, la quale rinvia ai requisiti che ostano, secondo la normativa dello Stato membro nel cui territorio il debitore ha il centro dei suoi interessi principali, all’apertura di una procedura principale di insolvenza in tale Stato, deve essere interpretata nel senso che essa non si riferisce ai requisiti che escludono determinate persone dalla cerchia di quelle legittimate a chiedere l’apertura di una siffatta procedura.
2)
Il termine «creditore», di cui all’art. 3, n. 4, lett. b), del citato regolamento, utilizzato per indicare la cerchia delle persone legittimate a chiedere l’apertura di una procedura territoriale indipendente, deve essere interpretato nel senso che non comprende un’autorità di uno Stato membro che, in forza del diritto nazionale ad essa applicabile, ha il compito di agire nell’interesse generale, ma che non interviene in veste di creditore, né in nome e per conto dei creditori.
(1) GU C 113 dell’1.5.2010.
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