24.11.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 366/8
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 settembre 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania), dalla High Court of Justice (Chancery Division) (Regno Unito), dal Tribunal de grande instance de Nanterre (Francia)] — Zuckerfabrik Jülich AG/Hauptzollamt Aachen (C-113/10), British Sugar plc/Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food & Rural Affairs (C-147/10), e Tereos — Union de coopératives agricoles à capital variable/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers (C-234/10)
(Cause riunite C-113/10, C-147/10 e C-234/10) (1)
(Politica agricola comune - Organizzazione comune dei mercati - Produttori di zucchero e di isoglucosio - Calcolo dell’importo dei contributi alla produzione - Validità di un metodo di calcolo che prende in considerazione importi di restituzioni fittizi per i quantitativi di zucchero esportati senza restituzione - Retroattività della normativa - Tasso di cambio - Attribuzione di interessi)
2012/C 366/13
Lingue processuali: il tedesco, l'inglese, il francese
Giudici del rinvio
Finanzgericht Düsseldorf, High Court of Justice (Chancery Division), Tribunal de grande instance de Nanterre
Parti
Ricorrenti: Zuckerfabrik Jülich AG (C-113/10), British Sugar plc (C-147/10), Tereos — Union de coopératives agricoles à capital variable (C-234/10)
Convenuti: Hauptzollamt Aachen (C-113/10), Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food & Rural Affairs (C-147/10), Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers (C-234/10)
Oggetti
(C-113/10)
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Düsseldorf — Validità, alla luce dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, del regolamento (CE) n. 1193/2009 della Commissione, del 3 novembre 2009, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 (GU L 321, pag. 1) — Retroattività del citato regolamento — Metodo di calcolo degli importi dei contributi alla produzione
(C-147/10)
Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Chancery Division) — Validità del regolamento (CE) n. 1193/2009 della Commissione, del 3 novembre 2009, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 (GU L 321, pag. 1) — Restituzione degli importi percepiti sulla base di regolamenti comunitari invalidi — Determinazione del tasso di cambio applicabile
(C-234/10)
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de grande instance de Nanterre — Validità, con riferimento all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178, pag. 1) e del regolamento (CE) n. 1193/2009 della Commissione, del 3 novembre 2009, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 (GU L 321, pag. 1) — Fissazione dell’importo dei contributi alla produzione per il settore dello zucchero — Determinazione della perdita media
Dispositivo
1)
Il regolamento (CE) n. 1193/2009 della Commissione, del 3 novembre 2009, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005, (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006, nelle sue disposizioni diverse dall’articolo 3, già annullato per effetto dell’annullamento dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1686/2005 della Commissione, del 14 ottobre 2005, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi dei contributi alla produzione e il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero, pronunciato dal Tribunale dell’Unione europea nella sentenza del 29 settembre 2011, Polonia/Commissione (T 4/06), è invalido.
2)
In assenza di disposizioni di diritto dell’Unione a tale proposito, spetta al diritto nazionale dello Stato membro interessato determinare il tasso di cambio applicabile per il calcolo della compensazione dovuta a titolo dei versamenti in eccesso di contributi alla produzione nel settore dello zucchero.
3)
In forza del diritto dell’Unione, i soggetti che hanno diritto al rimborso di somme indebitamente versate a titolo di contributi alla produzione nel settore dello zucchero fissati da un regolamento invalido hanno altresì diritto al versamento dei relativi interessi. Il giudice nazionale non può, nell’ambito del proprio potere discrezionale, rifiutare di riconoscere il diritto alla corresponsione di interessi sugli importi riscossi da uno Stato membro sul fondamento di un regolamento invalido per il fatto che tale Stato membro non può reclamare i corrispondenti interessi sulle risorse proprie dell’Unione europea.
(1) GU C 134 del 25.5.2010.
GU C 148 del 5.6.2010.
GU C 221 del 14.8.2010.
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