26.2.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 63/11
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg) — État du Grand-Duché de Luxembourg, Administration de l’enregistrement et des domaines/Pierre Feltgen (agente in qualità di curatore fallimentare della Bacino Charter Company SA), Bacino Charter Company SA
(Causa C-116/10) (1)
(Sesta direttiva IVA - Esenzioni - Art. 15, punti 4, lett. a), e 5 - Esenzione delle operazioni di noleggio di imbarcazioni - Portata)
2011/C 63/20
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg
Parti
Ricorrenti: État du Grand-Duché de Luxembourg, Administration de l’enregistrement et des domaines
Convenuti: Pierre Feltgen (agente in qualità di curatore fallimentare della Bacino Charter Company SA), Bacino Charter Company SA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Interpretazione dell’art. 15, nn. 4, lett. a), e 5 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzione delle operazioni di noleggio di imbarcazioni marittime — Esenzione subordinata alla condizione che siffatte imbarcazioni siano destinate alla navigazione d’alto mare e assicurino un trasporto remunerato dei viaggiatori o l’esercizio di una attività commerciale, industriale o peschereccia
Dispositivo
L’art. 15, punto 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista da tale disposizione non si applica alle prestazioni di servizi consistenti nel mettere a disposizione di persone fisiche a fini di diporto in alto mare, dietro pagamento, una nave con equipaggio.
(1) GU C 113 del 1.5.2010.
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