9.7.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 204/9
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 12 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Marknadsdomstolen — Svezia) — Konsumentombudsmannen/Ving Sverige AB
(Causa C-122/10) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2005/29/CE - Artt. 2, lett. i), e 7, n. 4 - Comunicazione commerciale pubblicata in un giornale - Nozione di invito all’acquisto - Prezzo di partenza - Informazioni che devono essere contenute in un invito all’acquisto)
2011/C 204/17
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Marknadsdomstolen
Parti
Ricorrente: Konsumentombudsmannen
Convenuta: Ving Sverige AB
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Marknadsdomstolen — Interpretazione degli artt. 2, lett. i), e 7, n. 4, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, 19 maggio 1998, 98/27/CE, e 23 settembre 2002, 2002/65/CE, e il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 27 ottobre 2004, n. 2006 (GU L 149, pag. 22) — Annuncio, pubblicato in un giornale, riguardante una campagna promozionale rivolta ai consumatori relativa a viaggi tutto compreso verso una destinazione determinata durante un periodo fisso con indicazione di un prezzo di partenza — Nozione di invito all’acquisto — Obblighi relativi alle informazioni da fornire nel mezzo di commercializzazione di un prodotto
Dispositivo
1)
L’espressione «pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto», contenuta nell’art. 2, lett. i), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev’essere interpretata nel senso che sussiste un invito all’acquisto quando le informazioni sul prodotto commercializzato e sul relativo prezzo sono sufficienti per consentire al consumatore di prendere una decisione di natura commerciale, senza che sia necessario che la comunicazione commerciale comporti anche un mezzo concreto di acquistare il prodotto oppure che avvenga in prossimità o in occasione di un tale mezzo.
2)
L’art. 2, lett. i), della direttiva 2005/29 dev’essere interpretato nel senso che il requisito relativo all’indicazione del prezzo del prodotto può considerarsi soddisfatto se la comunicazione commerciale contiene un prezzo «a partire da», o prezzo di partenza, ovverosia il prezzo minimo al quale è possibile acquistare il prodotto o il tipo di prodotti commercializzato, quando esso è disponibile anche in altre varianti o con un contenuto diverso, a prezzi non indicati. Spetta al giudice del rinvio verificare, a seconda della natura e delle caratteristiche del prodotto nonché del supporto utilizzato per la comunicazione commerciale, se la menzione di un prezzo di partenza consenta al consumatore di prendere una decisione di natura commerciale.
3)
L’art. 2, lett. i), della direttiva 2005/29 dev’essere interpretato nel senso che una rappresentazione verbale o visiva del prodotto permette di soddisfare il requisito relativo all’indicazione delle caratteristiche del prodotto, anche nel caso in cui una stessa rappresentazione verbale o visiva sia utilizzata per designare un prodotto offerto in più varianti. Spetta al giudice del rinvio stabilire, a seconda dei casi, tenendo conto della natura e delle caratteristiche del prodotto nonché del supporto utilizzato per la comunicazione, se il consumatore disponga di informazioni sufficienti a identificare e distinguere il prodotto al fine di prendere una decisione di natura commerciale.
4)
L’art. 7, n. 4, lett. a), della direttiva 2005/29 dev’essere interpretato nel senso che può essere sufficiente che il professionista indichi solamente alcune delle caratteristiche principali di un prodotto, rinviando per il resto al proprio sito Internet, a condizione che tale sito fornisca le informazioni rilevanti relative alle caratteristiche principali del prodotto, al prezzo e alle altre condizioni, come richiesto dall’art. 7 di tale direttiva. Spetta al giudice del rinvio valutare, caso per caso, prendendo in considerazione il contesto dell’invito all’acquisto, il mezzo di comunicazione impiegato nonché la natura e le caratteristiche del prodotto, se la sola indicazione di alcune caratteristiche principali del prodotto permetta al consumatore di prendere una decisione consapevole di natura commerciale.
5)
L’art. 7, n. 4, lett. c), della direttiva 2005/29 dev’essere interpretato nel senso che la sola indicazione di un prezzo «a partire da», o prezzo di partenza, in un invito all’acquisto non può essere considerata di per sé come un’omissione ingannevole. Spetta al giudice del rinvio stabilire se l’indicazione di un prezzo di partenza sia sufficiente affinché siano considerati soddisfatti i requisiti relativi alla menzione del prezzo come definiti da detta disposizione. Tale giudice dovrà segnatamente verificare se l’omissione delle modalità di calcolo del prezzo finale impedisca al consumatore di prendere una decisione consapevole di natura commerciale e, di conseguenza, lo induca a prendere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Ad esso spetta altresì prendere in considerazione i limiti inerenti al supporto impiegato per la comunicazione, la natura e le caratteristiche del prodotto nonché le altre misure che il professionista ha effettivamente adottato per mettere le informazioni a disposizione del consumatore.
(1) GU C 113 dell’1.5.2010.
Full & Egal Universal Law Academy