21.7.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 217/2
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 giugno 2012 — Commissione europea/Électricité de France (EDF), Repubblica francese, Iberdrola, SA
(Causa C-124/10 P) (1)
(Impugnazione - Aiuti di Stato - Rinuncia ad un credito fiscale - Esenzione dall’imposta sulle società - Aumento del capitale sociale - Condotta dello Stato quale investitore privato accorto in un’economia di mercato - Criteri che consentono di distinguere lo Stato agente quale azionista dallo Stato esercente le proprie prerogative di potere pubblico - Definizione di investitore privato di riferimento - Principio della parità di trattamento - Onere della prova)
2012/C 217/02
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Gippini Fournier, B. Stromsky e D. Grespan, agenti)
Altre parti nel procedimento: Électricité de France (EDF) (rappresentante: M. Debroux, avvocato), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J. Gstalter, agenti), Iberdrola, SA (rappresentanti: J. Ruiz Calzado e É. Barbier de La Serre, avvocati)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Autorità di vigilanza EFTA (rappresentanti: X. Lewis e B. Alterskjær, agenti)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del 15 dicembre 2009 con la quale il Tribunale (Terza Sezione) ha annullato gli articoli 3 e 4 della decisione della Commissione 16 dicembre 2003, relativa a misure di aiuto in favore della EDF e del settore delle industrie dell’elettricità e del gas (C 68/2002, N 504/2003 e C 25/2003) — Aiuto concesso sotto forma di esonero fiscale selettivo collegato a un aumento del capitale sociale in occasione di una ricapitalizzazione dell’impresa — Comportamento dello Stato come un investitore privato avveduto in economia di mercato — Criteri di distinzione tra lo Stato azionista e lo Stato nell’esercizio delle sue prerogative di pubblico potere — Principio di parità di trattamento fiscale
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Commissione europea è condannata alle spese.
3)
L’Autorità di vigilanza EFTA, la Repubblica francese e la Iberdrola SA sopportano le proprie spese.
(1) GU C 161 del 19.6.2010.
Full & Egal Universal Law Academy