4.2.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 32/6
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht — Germania) — Merck Sharp & Dohme Corporation (già Merck & Co.)/Deutsches Patent- und Markenamt
(Causa C-125/10) (1)
(Proprietà intellettuale e industriale - Brevetti - Regolamento (CEE) n. 1768/92 - Art. 13 - Certificato protettivo complementare per i medicinali - Possibilità di rilasciare tale certificato nel caso in cui il periodo intercorso tra la data del deposito della domanda del brevetto di base e la data della prima autorizzazione di immissione in commercio nell’Unione sia inferiore a cinque anni - Regolamento (CE) n. 1901/2006 - Art. 36 - Proroga della durata del certificato protettivo complementare)
2012/C 32/10
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundespatentgericht
Parti
Ricorrente: Merck Sharp & Dohme Corporation (già Merck & Co.)
Convenuto: Deutsches Patent- und Markenamt
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundespatentgericht — Interpretazione dell’art. 13, n. 1, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, n. 469, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152, pag. 1) — Possibilità di rilasciare detto certificato nel caso in cui il periodo di tempo intercorso tra il deposito della domanda di registrazione del brevetto di base e la data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità sia inferiore a cinque anni
Dispositivo
L’art. 13 del regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, n. 1901, nel combinato disposto con l’art. 36 dello stesso regolamento n. 1901/2006, dev’essere interpretato nel senso che è consentito il rilascio di un certificato protettivo complementare per medicinali qualora il periodo intercorso tra la data del deposito della domanda del brevetto di base e la data della prima autorizzazione di immissione in commercio nell’Unione europea sia inferiore a cinque anni. In tal caso, il termine di proroga pediatrica previsto dal regolamento n. 1901/2006 inizia a decorrere dalla data determinata deducendo, dalla data di scadenza del brevetto, la differenza tra cinque anni e la durata del periodo intercorso tra il deposito della domanda di brevetto e il rilascio della prima autorizzazione di immissione in commercio.
(1) GU C 161 del 19.6.2010.
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