28.1.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 25/8
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 10 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — FOGGIA-Sociedade Gestora de Participações Sociais SA/Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
(Causa C-126/10) (1)
(Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 90/434/CEE - Regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo e agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi - Art. 11, n. 1, lett. a) - Valide ragioni economiche - Ristrutturazione o razionalizzazione delle attività delle società partecipanti all’operazione - Nozioni)
2012/C 25/12
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal Administrativo
Parti
Ricorrente: FOGGIA-Sociedade Gestora de Participações Sociais SA
Convenuto: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
con l’intervento di: Ministério Público
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supremo Tribunal Administrativo — Interpretazione dell’art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati Membri diversi (GU L 225, pag. 1) — Operazioni che hanno come obiettivo la frode o l’evasione fiscale — Nozioni di «valide ragioni economiche» e «ristrutturazione o la razionalizzazione delle attività delle società partecipanti all’operazione»
Dispositivo
L’art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati Membri diversi, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un’operazione di fusione tra due società di uno stesso gruppo, può costituire una presunzione che tale operazione non è stata effettuata per «valide ragioni economiche» ai sensi di tale disposizione il fatto che, al momento dell’operazione di fusione, la società incorporata non esercita alcuna attività, non detiene alcuna partecipazione finanziaria e si limita a trasferire alla società incorporante solo perdite fiscali di importo elevato e di origine indeterminata, anche se tale operazione ha un effetto positivo in termini di economia di costi strutturali per tale gruppo. Spetta al giudice del rinvio verificare se, alla luce dell’insieme delle circostanze che caratterizzano la controversia di cui è investito, nell’ambito di detta controversia sussistano gli elementi costitutivi della presunzione di frode o di evasione fiscali ai sensi di detta disposizione.
(1) GU C 134 del 22.5.2010.
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