29.9.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 295/2
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 luglio 2012 — Parlamento europeo/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-130/10) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Regolamento (CE) n. 881/2002 - Regolamento (UE) n. 1286/2009 - Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani - Congelamento di capitali e di risorse economiche - Scelta del fondamento normativo - Articoli 75 TFUE e 215 TFUE - Entrata in vigore del Trattato di Lisbona - Disposizioni transitorie - Posizioni comuni e decisioni PESC - Proposta congiunta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione)
2012/C 295/03
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: E. Perillo, K. Bradley, A. Auersperger Matić e U. Rösslein, agenti)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Szostak, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, E. Ruffer e K. Najmanová, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e A. Adam, agenti), Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk e C. Meyer-Seitz, agenti), Commissione europea (rappresentanti: S. Boelaert e M. Konstantinidis, agenti)
Oggetto
Ricorso d'annullamento — Annullamento del regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU L 346, pag. 42) — Scelta del fondamento normativo
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il Parlamento europeo è condannato alle spese.
3)
La Repubblica ceca, la Repubblica francese, il Regno di Svezia e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.
(1) GU C 134 del 22.5.2010.
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