29.10.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 319/6
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Leuven — Belgio) — Olivier Halley, Julie Halley, Marie Halley/Belgische Staat
(Causa C-132/10) (1)
(Fiscalità diretta - Libera circolazione dei capitali - Art. 63 TFUE - Diritti di successione sulle azioni nominative - Termine di prescrizione per la valutazione delle azioni in società non residenti superiore a quello vigente per le società residenti - Restrizione - Giustificazione)
2011/C 319/09
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van eerste aanleg te Leuven
Parti
Ricorrenti: Olivier Halley, Julie Halley, Marie Halley
Convenuto: Belgische Staat
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank van eerste aanleg te Leuven — Interpretazione degli artt. 26, 49, 63 e 65 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea — Normativa nazionale che prevede, per i diritti di successione sulle azioni nominative, un termine di prescrizione di due anni in caso di sede della direzione effettiva della società emettrice delle azioni nello Stato membro interessato, e un termine di prescrizione di dieci anni negli altri casi
Dispositivo
L’art. 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro, come quella in esame nella causa principale, che, in materia di diritti di successione, preveda un termine di prescrizione decennale per la valutazione di azioni nominative di una società di cui il defunto era azionista e la cui sede della direzione effettiva è stabilita in un altro Stato membro, mentre questo stesso termine è biennale qualora la sede della direzione effettiva si trovi nel primo Stato membro.
(1) GU C 134 del 22.5.2010.
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