2.7.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 194/6
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 12 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlino — Germania) — Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts/JPMorgan Chase Bank NA, Frankfurt Branch
(Causa C-144/10) (1)
(Competenza giurisdizionale in materia civile - Artt. 22, punto 2, e 27 del regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenza esclusiva dei giudici dello Stato della sede a conoscere delle controversie relative alla validità delle decisioni degli organi societari - Portata - Azione proposta da una persona giuridica di diritto pubblico diretta a far dichiarare la nullità di un contratto a motivo della asserita invalidità delle decisioni dei propri organi relative alla conclusione di tale contratto - Litispendenza - Obbligo del giudice adito successivamente di sospendere il procedimento - Portata)
2011/C 194/07
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Kammergericht Berlino
Parti
Ricorrente: Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts
Convenuta: JPMorgan Chase Bank NA, Frankfurt Branch
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Kammergericht Berlin — Interpretazione degli artt. 22, punto 2, e 27 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Competenza esclusiva dei giudici dello Stato della sede per le controversie relative alla validità delle decisioni degli organi delle società — Applicabilità di detta norma sulla competenza esclusiva a un’azione proposta da una persona giuridica di diritto pubblico diretta a far dichiarare la nullità di un accordo a motivo della pretesa invalidità delle decisioni di suoi organi relative alla conclusione di detto accordo
Dispositivo
L’art. 22, punto 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, va interpretato nel senso che non si applica ad una controversia nel cui ambito una società deduce l’inopponibilità di un contratto nei suoi confronti in ragione della asserita invalidità, per violazione del suo statuto, di una decisione dei suoi organi che ha portato alla conclusione del predetto contratto.
(1) GU C 148 del 5.6.2010.
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