3.12.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 355/6
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel — Belgio) — DHL International NV, già Express Line NV/Belgish Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
(Causa C-148/10) (1)
(Servizi postali - Procedure esterne per la gestione dei reclami degli utenti - Direttiva 97/67/CE - Art. 19 - Ambito di applicazione - Complementarità dei mezzi di ricorso messi a disposizione dal diritto nazionale e dal diritto dell’Unione - Margine di discrezionalità degli Stati membri - Limiti - Art. 49 TFUE - Libertà di stabilimento)
2011/C 355/08
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hof van beroep te Brussel
Parti
Ricorrente: DHL International NV, già Express Line NV
Convenuto: Belgish Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van beroep te Brussel — Interpretazione dell’art. 19 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU 1998, L 15, pag. 14) come modificata dalle direttive 2002/39/CE (GU L 176, pag. 21) e 2008/6/CE (GU L 52, pag. 3) — Procedure per la gestione dei reclami degli utenti di servizi postali — Sistema di trattamento esterno
Dispositivo
1)
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, nella sua versione iniziale e nelle sue versioni modificate dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 10 giugno 2002, 2002/39/CE, e del Parlamento europeo e del Consiglio 20 febbraio 2008, 2008/6/CE, dev’essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale che rende obbligatoria per i fornitori di servizi postali che non rientrano nel servizio universale una procedura esterna per la gestione dei reclami degli utenti di tali servizi.
2)
L’art. 49 TFUE dev’essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che rende obbligatoria per i fornitori di servizi postali che non rientrano nel servizio universale una procedura esterna per la gestione dei reclami degli utenti di tali servizi.
(1) GU C 161 del 19.6.2010.
Full & Egal Universal Law Academy