6.11.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 301/3
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 settembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Grecia) — Zoi Chatzi/Ypourgos Oikonomikon
(Causa C-149/10) (1)
(Politica sociale - Direttiva 96/34/CE - Accordo quadro sul congedo parentale - Interpretazione della clausola 2.1 dell’accordo quadro - Titolare del diritto al congedo parentale - Congedo parentale in caso di nascita di gemelli - Nozione di «nascita» - Presa in considerazione del numero di figli nati - Principio della parità di trattamento)
2010/C 301/04
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Dioikitiko Efeteio Thessalonikis
Parti
Ricorrente: Zoi Chatzi
Convenuto: Ypourgos Oikonomikon
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Dioikitiko Efeteio Thessalonikis — Interpretazione della clausola 2.1 della direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, 96/34/CE, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 145, pag. 4), alla luce dell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 83, pag. 389) — Congedo parentale in caso di nascita di gemelli — Concessione di un unico congedo parentale in caso di nascita di gemelli — Possibile violazione dell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali per discriminazione in base alla nascita e limitazione dei diritti dei gemelli incompatibile con il principio di proporzionalità.
Dispositivo
1)
La clausola 2.1 dell’accordo quadro sul congedo parentale, concluso il 14 dicembre 1995, contenuto nell’allegato della direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, 96/34/CE, concernente l’accordo quadro concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/75/CE, non può essere interpretata nel senso che conferisce al figlio un diritto individuale al congedo parentale.
2)
La clausola 2.1 di detto accordo quadro non deve essere interpretata nel senso che la nascita di gemelli conferisce un diritto a tanti congedi parentali quanti sono i figli nati. Tuttavia tale clausola, letta alla luce del principio della parità di trattamento, obbliga il legislatore nazionale ad istituire un regime di congedo parentale che, in funzione della situazione esistente nello Stato membro interessato, garantisca ai genitori di gemelli un trattamento che tenga debitamente conto delle loro particolari esigenze. È compito del giudice nazionale verificare se la normativa nazionale risponda a tale requisito e, all’occorrenza, fornire un’interpretazione di tale normativa nazionale quanto più possibile conforme al diritto dell’Unione.
(1) GU C 148 del 5.6.2010.
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