29.10.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 319/7
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — Williams e a./British Airways plc
(Causa C-155/10) (1)
(Condizioni di lavoro - Direttiva 2003/88/CE - Organizzazione dell’orario di lavoro - Diritto alle ferie annuali - Piloti di linea)
2011/C 319/11
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court of the United Kingdom
Parti
Ricorrente: Williams e a.
Convenuta: British Airways plc
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supreme Court of the United Kingdom — Interpretazione dell’art 7 della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307, pag. 18) e dell’art 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9) — Portata degli obblighi imposti dalla direttiva quanto alla natura e all’importo dell’indennità per le ferie annuali retribuite — Margine di libertà per gli Stati membri nel fissarne le modalità — Ferie annuali retribuite concesse ai piloti di linea
Dispositivo
L’art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, nonché l’art. 3 dell’accordo allegato alla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/79/CE, relativa all’attuazione dell’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo nell’aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers’ Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA), devono essere interpretati nel senso che un pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all’espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall’altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea.
È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri.
(1) GU C 161 del 19.6.2010.
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