4.2.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 32/8
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 8 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA/Administración General del Estado
(Causa C-157/10) (1)
(Libera circolazione dei capitali - Imposta sulle società - Convenzione contro le doppie imposizioni - Divieto di detrarre l’imposta dovuta ma non riscossa in altri Stati membri)
2012/C 32/12
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrente: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA
Convenuta: Administración General del Estado
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Supremo — Interpretazione degli artt. 63 e 65 TFUE — Imposta sulle società — Normativa nazionale e convenzione in materia di doppia imposizione che vietano la deduzione dell’imposta dovuta, ma non versata, in altri Stati membri per i redditi percepiti sul loro territorio
Dispositivo
L’art. 67 del Trattato CEE e l’art. 1 della direttiva del Consiglio 24 giugno 1988, 88/361/CEE, per l’attuazione dell’articolo 67 del Trattato [articolo abrogato dal Trattato di Amsterdam], non ostano alla normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nella causa principale, che, nell’ambito dell’imposta sulle società e delle disposizioni contro la doppia imposizione, vieta di detrarre l’importo dell’imposta dovuta in altri Stati membri dell’Unione europea su redditi soggetti a detta imposta e realizzati nel territorio di questi, nel caso in cui l’importo, sebbene dovuto, non sia stato pagato in virtù di esenzioni, sgravi o altri vantaggi fiscali, nei limiti in cui siffatta normativa non sia discriminatoria rispetto al trattamento cui sono assoggettati gli interessi realizzati in detto Stato membro, circostanza che è compito del giudice del rinvio verificare.
(1) GU C 179 del 3.7.2010.
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