10.9.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 269/14
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 luglio 2011 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Germania) — Gerhard Fuchs (C-159/10), Peter Köhler (C-160/10)/Land Hessen
(Cause riunite C-159/10 e C-160/10) (1)
(Direttiva 2000/78/CE - Art. 6, n. 1 - Divieto di discriminazioni fondate sull’età - Collocamento a riposo d’ufficio dei procuratori che abbiano raggiunto l’età di 65 anni - Finalità legittime che giustificano una disparità di trattamento fondata sull’età - Coerenza della legislazione)
2011/C 269/21
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Frankfurt am Main
Parti
Ricorrenti: Gerhard Fuchs (C-159/10), Peter Köhler (C-160/10)
Convenuto: Land Hessen
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Interpretazione dell’art. 6 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Divieto delle discriminazioni fondate sull’età — Normativa nazionale che prevede il collocamento a riposo d'ufficio di un funzionario pubblico che abbia raggiunto l’età di 65 anni — Obiettivi legittimi che giustificano le disparità di trattamento fondate sull'età
Dispositivo
1)
La direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, non osta ad una legge, come la legge sui pubblici funzionari del Land Hessen (Hessisches Beamtengesetz), come modificata dalla legge 14 dicembre 2009, la quale preveda il collocamento a riposo d’ufficio dei pubblici funzionari nominati a vita — nel caso di specie, i procuratori — al raggiungimento dell’età di 65 anni, e che però consenta loro di continuare a lavorare, ove richiesto dall’interesse del servizio, fino all’età massima di 68 anni, purché la finalità di tale legge sia quella di instaurare una ripartizione equilibrata delle fasce di età allo scopo di favorire l’occupazione e la promozione dei giovani, di ottimizzare la gestione del personale e, al tempo stesso, di prevenire le eventuali controversie in merito all’idoneità del dipendente ad esercitare la propria attività oltre una certa età, e purché la legge suddetta consenta di raggiungere tale finalità con mezzi appropriati e necessari.
2)
Affiché sia dimostrato il carattere appropriato e necessario della misura in esame, essa non deve apparire irragionevole rispetto alla finalità perseguita e deve essere basata su elementi, dei quali spetta al giudice nazionale stabilire il valore probatorio.
3)
Una legge, come la legge sui pubblici funzionari del Land Hessen, come modificata dalla legge 14 dicembre 2009, la quale preveda il collocamento a riposo obbligatorio dei procuratori al raggiungimento dell’età di 65 anni, non presenta un carattere incoerente per il solo fatto che in taluni casi consente loro di lavorare fino all’età di 68 anni, che essa reca inoltre disposizioni intese a frenare i pensionamenti prima dell’età di 65 anni, e che altre disposizioni legislative dello Stato membro interessato prevedono il mantenimento in attività oltre questa età di taluni pubblici funzionari, segnatamente alcuni di nomina elettiva, nonché un innalzamento progressivo dell’età pensionabile da 65 a 67 anni.
(1) GU C 161 del 19.6.2010.
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