9.7.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 204/10
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 19 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Germania) — Mathilde Grasser/Freistaat Bayern
(Causa C-184/10) (1)
(Direttiva 91/439/CEE - Riconoscimento reciproco delle patenti di guida - Patente di guida rilasciata da uno Stato membro in violazione del requisito di residenza - Rifiuto di riconoscimento da parte dello Stato membro ospitante fondato unicamente sulla violazione del requisito di residenza)
2011/C 204/18
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Mathilde Grasser
Convenuto: Freistaat Bayern
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione degli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1) — Patente di guida rilasciata da uno Stato membro ad un cittadino di un altro Stato membro avente la propria residenza normale, al momento del rilascio, nel territorio di quest’ultimo Stato e mai sottoposto ad una misura di ritiro della patente di guida nazionale — Facoltà degli Stati membri di rifiutare il riconoscimento di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, adducendo unicamente la violazione del requisito della residenza
Dispositivo
Gli artt. 1, n. 2, 7, n. 1, lett. b), e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata dalla direttiva della Commissione 27 giugno 2008, 2008/65/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro ospitante rifiuti di riconoscere nel suo territorio la patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, qualora sia dimostrato, sulla base delle annotazioni figuranti su tale patente, che il requisito della residenza normale, previsto dall’art. 7, n. 1, lett. b), della citata direttiva, non è stato rispettato. Il fatto che lo Stato membro ospitante non abbia adottato nei confronti del titolare di detta patente alcun provvedimento ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva summenzionata è privo di rilevanza al riguardo.
(1) GU C 179 del 3.7.2010.
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