26.5.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 151/3
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 marzo 2012 — Commissione europea/Repubblica di Polonia
(Causa C-185/10) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2001/83/CE - Articoli 5 e 6 - Specialità farmaceutiche - Medicinali per uso umano - Autorizzazione all’immissione in commercio - Regolamentazione di uno Stato membro che dispensa dall’autorizzazione all’immissione in commercio medicinali simili ma di prezzo inferiore a medicinali autorizzati)
2012/C 151/05
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Šimerdová e K. Herrmann, agenti)
Convenuta: Repubblica polacca (rappresentante: M. Szpunar, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’articolo 6 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67) — Normativa di uno Stato membro che permette senza autorizzazione preliminare l’immissione in commercio in tale Stato di medicinali aventi un prezzo inferiore e caratteristiche simili a medicinali autorizzati
Dispositivo
1)
Avendo adottato e mantenuto in vigore l’articolo 4 della legge sui medicinali (Prawo farmaceutyczne), del 6 settembre 2001, come modificata dalla legge del 30 marzo 2007, in quanto tale disposizione normativa dispensa dall’autorizzazione all’immissione in commercio medicinali provenienti dall’estero che presentano le stesse sostanze attive, lo stesso dosaggio e la stessa forma di quelli che hanno ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio in Polonia, a condizione, in particolare, che il prezzo di tali medicinali importati sia competitivo rispetto a quello dei prodotti che hanno ottenuto detta autorizzazione, la Repubblica di Polonia non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dal regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007.
2)
La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.
(1) GU C 209 del 31.7.2010.
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