10.9.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 269/14
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 luglio 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)] — Tural Oguz/Secretary of State for the Home Department
(Causa C-186/10) (1)
(Accordo di associazione CEE-Turchia - Art. 41, n. 1, del Protocollo addizionale - Clausola di «standstill» - Libertà di stabilimento - Rifiuto di rinnovare il permesso di soggiorno di un cittadino turco che ha costituito un’impresa in violazione delle condizioni stabilite da tale permesso - Abuso di diritto)
2011/C 269/22
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parti
Ricorrente: Tural Oguz
Convenuto: Secretary of State for the Home Department
Con l’intervento di: Centre for Advice on Individual Rights in Europe
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) — Interpretazione dell’art. 41, n. 1, del protocollo addizionale e finanziario, firmato il 23 novembre 1970, allegato all’accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia e relativo alle misure da adottare per la loro entrata in vigore (GU L 293, pag. 4) — Regola di standstill — Portata — Divieto per gli Stati membri di introdurre nuove restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi — Cittadino turco che ha avviato un’attività imprenditoriale nel Regno Unito dopo aver ottenuto un permesso di soggiorno subordinato alla condizione di non avviare un’attività professionale senza il consenso del Segretario di Stato — Rifiuto di rinnovare tale permesso a causa di una violazione dei suoi termini
Dispositivo
L’art. 41, n. 1, del Protocollo addizionale, firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 e concluso, approvato e ratificato a nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760, va interpretato nel senso che esso può essere invocato da un cittadino turco, la cui autorizzazione di soggiorno in uno Stato membro è subordinata alla condizione che egli non vi avvii alcuna attività commerciale o professionale, il quale tuttavia intraprenda un’attività autonoma in violazione di tale condizione e chieda quindi alle autorità nazionali una proroga della sua autorizzazione di soggiorno avvalendosi dell’impresa che lo stesso ha nel frattempo costituito.
(1) GU C 179 del 3.7.2010.
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