14.8.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 221/14
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 22 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — procedimenti a carico di Aziz Melki (C-188/10), Sélim Abdeli (C-189/10)
(Cause riunite C-188/10 e C-189/10) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Art. 267 TFUE - Esame della conformità di una legge nazionale sia con il diritto dell’Unione, sia con la Costituzione nazionale - Regime nazionale che prevede il carattere prioritario di un procedimento incidentale di legittimità costituzionale - Art. 67 TFUE - Libera circolazione delle persone - Soppressione del controllo alle frontiere interne - Regolamento (CE) n. 562/2006 - Artt. 20 e 21 - Regime nazionale che autorizza controlli d’identità nella zona compresa tra la frontiera terrestre della Francia con gli Stati parti della convenzione di Schengen ed una linea tracciata a 20 chilometri da tale frontiera)
2010/C 221/23
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti nel procedimento principale
Aziz Melki (C-188/10), Sélim Abdeli (C-189/10)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation — Interpretazione dei principi generali del diritto dell’Unione e degli artt. 67 e 267 TFUE — Previo rinvio obbligatorio al Conseil constitutionnel quando la contestata illegittimità costituzionale di una disposizione di diritto interno risulta dalla sua contrarietà alle disposizioni del diritto dell’Unione — Primato del diritto dell’Unione sul diritto nazionale — Libera circolazione delle persone — Assenza di controlli sulle persone alle frontiere interne
Dispositivo
1)
L’art. 267 TFUE osta ad una normativa di uno Stato membro che instaura un procedimento incidentale di controllo della legittimità costituzionale delle leggi nazionali, nei limiti in cui il carattere prioritario di siffatto procedimento abbia l’effetto di impedire — tanto prima della trasmissione di una questione di legittimità costituzionale all’organo giurisdizionale nazionale incaricato di esercitare il controllo di costituzionalità delle leggi, quanto, eventualmente, dopo la decisione di siffatto organo giurisdizionale su detta questione — a tutti gli altri organi giurisdizionali nazionali di esercitare la loro facoltà o di adempiere il loro obbligo di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte. Per contro, l’art. 267 TFUE non osta a siffatta normativa nazionale, purché gli altri organi giurisdizionali nazionali restino liberi:
—
di sottoporre alla Corte, in qualunque fase del procedimento che ritengano appropriata, ed anche al termine del procedimento incidentale di controllo della legittimità costituzionale, qualsiasi questione pregiudiziale che essi ritengano necessaria,
—
di adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, e
—
di disapplicare, al termine di siffatto procedimento incidentale, la disposizione legislativa nazionale in questione ove la ritengano contraria al diritto dell’Unione.
Spetta al giudice del rinvio verificare se la normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali possa essere interpretata conformemente a siffatti precetti del diritto dell’Unione.
2)
L’art. 67, paragrafo 2, TFUE, e gli artt. 20 e 21 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, n. 562, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), ostano ad una normativa nazionale che conferisce alle autorità di polizia dello Stato membro considerato la competenza a controllare, esclusivamente in una zona di 20 chilometri a partire dalla frontiera terrestre di tale Stato con gli Stati parti della convenzione d’applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativa all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990, l’identità di qualsiasi persona — indipendentemente dal comportamento di quest’ultima e da circostanze particolari che dimostrino una minaccia per l’ordine pubblico — al fine di verificare il rispetto degli obblighi di legge riguardo al possesso, al porto e all’esibizione di titoli e documenti, senza prevedere la necessaria delimitazione di tale competenza, atta a garantire che l’esercizio pratico di quest’ultima non possa avere un effetto equivalente a quello delle verifiche di frontiera.
(1) GU C 161 del 19.6.2010.
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