5.5.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 133/4
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (GENESIS)/Boys Toys SA, Administración del Estado
(Causa C-190/10) (1)
(Marchio comunitario - Definizione e acquisizione - Marchio anteriore - Modalità di deposito - Deposito per via elettronica - Mezzo che consente di identificare con precisione la data, l’ora e il minuto della presentazione della domanda)
2012/C 133/06
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrente: Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (GENESIS)
Convenuti: Boys Toys SA, Administración del Estado
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Supremo — Interpretazione dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Diritto di priorità — Modalità di deposito — Mezzo (posta elettronica) che consente di identificare con precisione la data, l’ora e il minuto della presentazione della domanda.
Dispositivo
L’articolo 27 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2003, del 27 ottobre 2003, dev’essere interpretato nel senso che non consente di prendere in considerazione, oltre al giorno, anche l’ora e il minuto del deposito della domanda di marchio comunitario presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), al fine di stabilire l’anteriorità di tale marchio rispetto a un marchio nazionale depositato lo stesso giorno, anche se, in forza della normativa nazionale che disciplina la registrazione di tale ultimo marchio, l’ora e il minuto del deposito sono elementi rilevanti a tale proposito.
(1) GU C 195 del 17.7.2010.
Full & Egal Universal Law Academy