2.7.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 194/7
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 5 maggio 2011 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Ze Fu Fleischhandel GmbH (C-201/10), Vion Trading GmbH (C-202/10)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas
(Cause riunite C-201/10 e C-202/10) (1)
(Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea - Art. 3 - Recupero di una restituzione all’esportazione - Termine di prescrizione trentennale - Norma sulla prescrizione facente parte del diritto civile generale di uno Stato membro - Applicazione «per analogia» - Principio della certezza del diritto - Principio del legittimo affidamento - Principio di proporzionalità)
2011/C 194/08
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Hamburg
Parti
Ricorrenti: Ze Fu Fleischhandel GmbH (C-201/10), Vion Trading GmbH (C-202/10)
Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Oggetto
Domande di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione dell’art. 3, n. 3, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1) — Recupero di una restituzione all’esportazione indebitamente percepita dall’esportatore in ragione di irregolarità da quest’ultimo commesse — Applicazione di una normativa nazionale che prevede un termine di prescrizione di 30 anni — Principi della certezza del diritto e di proporzionalità
Dispositivo
1)
In circostanze come quelle di cui trattasi nelle cause principali, il principio della certezza del diritto non osta in linea di massima a che, nell’ambito della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea definita dal regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, e in applicazione dell’art. 3, n. 3, di tale regolamento, le autorità e i giudici nazionali di uno Stato membro applichino «per analogia», alle controversie relative al rimborso di restituzioni all’esportazione indebitamente corrisposte, un termine di prescrizione derivante da una disposizione nazionale di diritto comune, a condizione, tuttavia, che un’applicazione siffatta risultante da una prassi giurisprudenziale sia stata sufficientemente prevedibile, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.
2)
In circostanze come quelle di cui trattasi nelle cause principali, il principio di proporzionalità osta, nell’ambito dell’esercizio da parte degli Stati membri della facoltà loro conferita dall’art. 3, n. 3, del regolamento n. 2988/95, all’applicazione di un termine di prescrizione trentennale alle controversie relative al rimborso delle restituzioni indebitamente percepite.
3)
In circostanze come quelle di cui trattasi nelle cause principali, il principio della certezza del diritto osta a che un termine di prescrizione «più lungo» ai sensi dell’art. 3, n. 3, del regolamento n. 2988/95 possa risultare da un termine di prescrizione di diritto comune ridotto in via giurisprudenziale affinché quest'ultimo soddisfi nella sua applicazione il principio di proporzionalità, poiché, in siffatte circostanze, è comunque applicabile il termine di prescrizione di quattro anni di cui all’art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95.
(1) GU C 209 del 31.7.2010.
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