30.4.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 130/7
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 3 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna/Auto Nikolovi OOD
(Causa C-203/10) (1)
(Direttiva 2006/112/CE - Imposta sul valore aggiunto - Pezzi di seconda mano per autoveicoli - Importazione nell’Unione da parte di un soggetto passivo-rivenditore - Regime del margine o regime normale dell’IVA - Sorgere del diritto a detrazione - Effetto diretto)
2011/C 130/13
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Varhoven administrativen sad
Parti
Ricorrente: Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna
Convenuta: Auto Nikolovi OOD
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Varhoven administrativen sad — Interpretazione degli artt. 311, n. 1, sub 1, 314 e 320, nn. 1, primo comma e 2 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Regime impositivo del margine di utile realizzato dal soggetto passivo rivenditore quando questi procede ad un’importazione di beni d'occasione nella Comunità — Nozione di "beni d'occasione" e pertinenza, ai fini di tale nozione, della possibilità d'identificare concretamente i beni in oggetto — Momento in cui sorge il diritto a detrazione del credito d'imposta sull’IVA a favore del soggetto passivo rivenditore — Effetto diretto dell'art. 314 della direttiva.
Dispositivo
1)
L’art. 314 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che il regime del margine non è applicabile a cessioni di beni come i pezzi di seconda mano per autoveicoli, che il soggetto passivo rivenditore ha egli stesso importato nell’Unione europea in regime normale dell’imposta sul valore aggiunto.
2)
L’art. 320, nn. 1, primo comma, e 2, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale che prevede il differimento, fino alla successiva cessione assoggettata al regime normale dell’imposta sul valore aggiunto, del diritto del soggetto passivo rivenditore di detrarre l’imposta sul valore aggiunto assolta, in applicazione di detto regime, in occasione dell’importazione di beni diversi dagli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione.
3)
Gli artt. 314 e 320, nn. 1, primo comma, e 2, della direttiva 2006/112 producono un effetto diretto che autorizza un singolo ad avvalersene dinanzi ad un giudice nazionale al fine di escludere l’applicazione di una normativa nazionale incompatibile con tali disposizioni.
(1) GU C 195 del 17.7.2010.
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