6.8.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 232/9
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach — Repubblica di Polonia) — Logstor ROR Polska Sp z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
(Causa C-212/10) (1)
(Fiscalità - Imposta sui conferimenti - Direttiva 69/335/CEE - Imposte indirette sulla raccolta di capitali - Assoggettamento ad imposta di un prestito contratto da una società di capitali presso una persona che ha diritto ad una percentuale degli utili della medesima società - Diritto di uno Stato membro di reintrodurre un’imposizione che non era più in vigore alla data della sua adesione all’Unione europea)
2011/C 232/14
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Parti
Ricorrente: Logstor ROR Polska Sp z o.o.
Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach — Interpretazione dell’art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25), come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, (GU L 156, pag. 23) — Diritto di uno Stato membro di reintrodurre un’imposta abolita il giorno della sua adesione all'Unione europea — Imposta sui conferimenti — Imposizione di un prestito contratto da una società di capitali presso una persona che ha diritto ad una percentuale degli utili della medesima società
Dispositivo
L’art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 17 giugno 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro introduca nuovamente un’imposta sui conferimenti sul prestito contratto da una società di capitali, se il creditore ha diritto ad una quota degli utili della società, qualora tale Stato membro abbia rinunciato in precedenza alla riscossione della medesima imposta.
(1) GU C 209 del 31.7.2010.
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