9.6.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 165/3
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 aprile 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — F-Tex SIA/Lietuvos-Anglijos UAB «Jadecloud-Vilma»
(Causa C-213/10) (1)
(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 1346/2000 - Articolo 3, paragrafo 1 - Nozione di azione collegata e strettamente connessa ad una procedura d’insolvenza - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articolo 1, paragrafi 1 e 2, lettera b) - Nozioni di «materia civile e commerciale» e di «fallimento» - Azione intrapresa sulla base di una cessione, da parte del curatore fallimentare, del suo diritto di revoca)
2012/C 165/04
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Parti
Ricorrente: F-Tex SIA
Convenuta: Lietuvos-Anglijos UAB «Jadecloud-Vilma»
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1) e degli articoli 1, paragrafo 2, lettera b) e 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1) — Competenza internazionale a decidere su un’azione pauliana direttamente e strettamente connessa a una procedura d’insolvenza — Conflitto di competenze tra la giurisdizione in cui si svolge la procedura d’insolvenza e la giurisdizione del domicilio del convenuto — Azione pauliana esercitata dopo l’apertura di una procedura d’insolvenza, dall’unico creditore della società in stato di fallimento, in uno Stato membro diverso da quello in cui si svolge la procedura d’insolvenza, in seguito alla cessione, da parte del curatore al creditore, dei crediti della società verso i terzi
Dispositivo
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che l’azione proposta nei confronti di un terzo da parte di un ricorrente che agisce sulla base di una cessione di credito effettuata dal curatore fallimentare designato nell’ambito di una procedura d’insolvenza, avente ad oggetto il diritto di revoca che deriva a tale curatore fallimentare dalla legge nazionale applicabile a detta procedura, rientra nella nozione di materia civile e commerciale ai sensi di tale disposizione.
(1) GU C 195 del 17.7.2010.
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