10.12.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 362/8
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Nürnberg — Germania) — Juan Pérez García, José Arias Neira, Fernando Barrera Castro, Dolores Verdun Espinosa che agisce in qualità di successore di José Bernal Fernández/Familienkasse Nürnberg
(Causa C-225/10) (1)
(Previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Artt. 77 e 78 - Titolari di pensioni dovute ai sensi della legislazione di diversi Stati membri - Figli disabili - Prestazioni familiari per figli a carico - Diritto alle prestazioni nel precedente Stato membro di occupazione - Esistenza di un diritto alle prestazioni nello Stato membro di residenza - Assenza di domanda - Scelta del versamento di una prestazione di invalidità incompatibile con le prestazioni per figli a carico - Nozione di «prestazione per figli a carico» - Mantenimento dei diritti acquisiti nello Stato membro del precedente impiego)
2011/C 362/11
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Sozialgericht Nürnberg
Parti
Ricorrenti: Juan Pérez García, José Arias Neira, Fernando Barrera Castro, Dolores Verdun Espinosa che agisce in qualità di successore di José Bernal Fernández
Convenuta: Familienkasse Nürnberg
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sozialgericht Nürnberg — Interpretazione degli artt. 77 e 78 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) — Prestazioni per figli disabili a carico di titolari di pensioni o di rendite dovute in base alle legislazioni di più Stati membri e prestazioni per orfani soggette alle legislazioni di più Stati membri — Diritto ad un'integrazione versata dallo Stato dell'attività professionale quando le prestazioni per minori dello Stato di residenza sono più elevate ma incompatibili con una prestazione non contributiva per invalidità per la quale l'interessato ha optato
Dispositivo
1)
Gli artt. 77, n. 2, lett. b), sub i), e 78, n. 2, lett. b), sub i), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1992, devono essere interpretati nel senso che i titolari di una pensione di vecchiaia e/o di invalidità, oppure l’orfano di un lavoratore deceduto, che sono stati soggetti alla normativa di diversi Stati membri, ma i cui diritti a pensione nonché d’orfano sono basati soltanto sulla legislazione del precedente Stato membro di occupazione, sono legittimati a reclamare integralmente presso le autorità competenti di detto Stato l’importo degli assegni familiari previsti da tale legislazione a favore dei figli disabili, anche qualora non abbiano chiesto nello Stato membro di residenza il beneficio di assegni analoghi, di importo più elevato, previsti dalla normativa di quest’ultimo Stato, per il fatto che essi hanno optato per la concessione di un’altra prestazione per disabili che è con essi incompatibile, allorché il diritto agli assegni familiari nel precedente Stato membro di occupazione è stato acquisito soltanto in forza della normativa di quest’ultimo.
2)
La soluzione da fornire alla terza questione è identica a quella data alle prime due questioni qualora, in forza della normativa dello Stato membro di residenza, gli interessati non siano in grado di optare per il pagamento degli assegni familiari in tale Stato.
(1) GU C 221 del 14.8.2010.
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