30.4.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 130/8
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 3 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Lussemburgo) — David Claes/Landsbanki Luxembourg SA in liquidazione
(Cause riunite C-235/10 a C-239/10) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 98/59/CE - Licenziamenti collettivi - Risoluzione immediata del contratto di lavoro a seguito di una decisione giudiziaria che ordina lo scioglimento e la liquidazione della persona giuridica datrice di lavoro - Mancata consultazione dei rappresentanti dei lavoratori - Equiparazione del liquidatore al datore di lavoro)
2011/C 130/14
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg
Parti
Ricorrenti: David Claes (C-235/10), Sophie Jeanjean (C-236/10), Miguel Rémy (C-237/10), Volker Schneider (C-238/10), Xuan-Mai Tran (C-239/10)
Convenuta: Landsbanki Luxembourg SA, in liquidazione
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation (Lussemburgo) — Interpretazione degli artt. 1, 2 e 3 della direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225, pag. 16) — Disposizioni nazionali che prevedono la risoluzione immediata del contratto di lavoro a seguito di una dichiarazione giudiziaria di fallimento in conseguenza della cessazione delle attività — Mancata consultazione dei rappresentanti dei lavoratori precedente a tale licenziamento — Assimilazione del liquidatore della procedura concorsuale al datore di lavoro
Dispositivo
1)
Gli artt. 1-3 della direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, devono essere interpretati nel senso che si applicano alla cessazione delle attività di un ente datore di lavoro conseguente ad una decisione giurisdizionale che dispone il suo scioglimento e la sua liquidazione per insolvenza, anche qualora la normativa nazionale, nel caso di tale cessazione, preveda la risoluzione con effetto immediato dei contratti di lavoro dei dipendenti.
2)
Fino all’estinzione definitiva della personalità giuridica di un ente di cui siano stati disposti lo scioglimento e la liquidazione, gli obblighi derivanti dagli artt. 2 e 3 della direttiva 98/59 devono essere adempiuti. Gli obblighi incombenti al datore di lavoro in forza di detti articoli devono essere eseguiti dalla direzione dell’ente di cui trattasi, qualora essa resti in carica, ancorché con poteri limitati quanto alla gestione dell’ente medesimo, oppure dal suo liquidatore, laddove la gestione dell’ente sia integralmente riassunta da detto liquidatore.
(1) GU C 209 del 31.7.2010.
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