29.10.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 319/9
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 15 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg — Germania) — Cathy Schulz-Delzers, Pascal Schulz/Finanzamt Stuttgart III
(Causa C-240/10) (1)
(Libera circolazione delle persone - Non discriminazione e cittadinanza dell’Unione - Imposta sul reddito - Computo delle indennità di espatrio in sede di calcolo dell’aliquota applicabile ad altri redditi in applicazione di una tabella d’imposizione progressiva - Computo delle indennità concesse ai dipendenti pubblici di un altro Stato membro che prestano servizio nel territorio nazionale - Mancato computo delle indennità concesse ai dipendenti pubblici nazionali che prestano servizio al di fuori del territorio nazionale - Comparabilità)
2011/C 319/14
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Baden-Württemberg
Parti
Ricorrenti: Cathy Schulz-Delzers, Pascal Schulz
Convenuto: Finanzamt Stuttgart III
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Baden-Württemberg — Interpretazione degli artt. 18, 21 e 45 TFUE — Normativa nazionale relativa all’imposta sul reddito che esenta le indennità di espatrio concesse ai contribuenti impiegati da una persona giuridica di diritto pubblico nazionale e che percepiscono una retribuzione da una cassa pubblica nazionale — Insussistenza di una esenzione del genere per quanto riguarda le indennità versate ai contribuenti impiegati sul territorio nazionale da una persona giuridica di diritto pubblico di un altro Stato membro e che percepiscono una retribuzione da una cassa pubblica di quest’altro Stato
Dispositivo
L’art. 39 CE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una disposizione, come l’art. 3, punto 64, della legge relativa all’imposta sul reddito (Einkommensteuergesetz), in base alla quale indennità come quelle di cui alla causa principale, versate ad un dipendente pubblico di uno Stato membro che lavora in un altro Stato membro per compensare una perdita del potere d’acquisto nella sede di servizio, non sono prese in considerazione ai fini della determinazione dell’aliquota d’imposta applicabile, nel primo Stato membro, agli altri redditi del contribuente o del suo coniuge, mentre indennità equivalenti versate ad un dipendente pubblico dell’altro Stato membro che lavora nel territorio del primo Stato membro sono prese in considerazione nella determinazione di detta aliquota.
(1) GU C 221 del 14.8.2010.
Full & Egal Universal Law Academy