18.2.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 49/5
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italia) — ENEL Produzione SpA/Autorità per l'energia elettrica e il gas
(Causa C-242/10) (1)
(Direttiva 2003/54/CE - Mercato interno dell’energia elettrica - Impianti di produzione di elettricità essenziali per il funzionamento della rete elettrica - Obbligo di formulare offerte sul mercato della borsa elettrica nazionale nel rispetto dei vincoli e criteri definiti dal gestore della rete di trasporto e di dispacciamento dell’energia elettrica - Servizi di dispacciamento e di bilanciamento - Oneri di servizio pubblico)
2012/C 49/09
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Parti
Ricorrente: ENEL Produzione SpA
Convenuta: Autorità per l'energia elettrica e il gas
con l’intervento di: Terna rete elettrica nazionale SpA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Interpretazione degli artt. 23, 43, 49 e 56 del Trattato, nonché dell’art. 11, nn. 2 e 6 e dell’art. 24 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU L 176, pag. 37) — Normativa nazionale che impone a determinati produttori di energia elettrica di rispettare, nella formulazione delle offerte di fornitura di elettricità, regole stabilite dal soggetto incaricato della gestione della rete di trasporto e dei servizi di dispacciamento dell'energia elettrica
Dispositivo
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e, segnatamente, gli artt. 3, n. 2, e 11, nn. 2 e 6, della medesima, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nella causa principale, che, ai fini della riduzione del prezzo dell’energia elettrica nell’interesse del consumatore finale e della sicurezza della rete elettrica, impone agli operatori che hanno la disponibilità di impianti o di raggruppamenti di impianti considerati, secondo i criteri definiti dall’autorità di regolamentazione nazionale, essenziali per il soddisfacimento dei fabbisogni della domanda di energia elettrica dei servizi di dispacciamento, l’obbligo di presentare offerte sui mercati nazionali dell’energia elettrica alle condizioni previamente stabilite da tale autorità, purché tale normativa non vada oltre quanto necessario per il raggiungimento dell’obiettivo da essa perseguito. Spetta al giudice del rinvio verificare se, nella controversia di cui alla causa principale, ricorra tale condizione.
(1) GU C 209 del 31.7.2010.
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