17.3.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 80/3
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 febbraio 2012 — Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd/Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Confederazione europea dell'industria calzaturiera (CEC)
(Causa C-249/10 P) (1)
(Impugnazione - Dumping - Regolamento (CE) n. 1472/2006 - Importazioni di calzature con tomaie in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam - Regolamento (CE) n. 384/96 - Articoli 2, paragrafo 7, 9, paragrafo 5, e 17, paragrafo 3 - Status di impresa operante in economia di mercato - Trattamento individuale - Campionamento)
2012/C 80/04
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd (rappresentanti: L. Ruessmann, A. Willems, S. De Knop, C. Dackö, avocats)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, R. Szostak, agenti, G. Berrisch, Rechtsanwalt, N. Chesaites, Barrister), Commissione europea (rappresentanti: T. Scharf e H. van Vliet, agenti), Confederazione europea dell'industria calzaturiera (CEC)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 4 marzo 2010, nella causa T-401/06, Brosmann Footwear (HK) Ltd e altri/Consiglio dell’Unione europea, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all’annullamento parziale del regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275, pag. 1)
Dispositivo
1)
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 4 marzo 2010, Brosmann Footwear (HK) e a./Consiglio (T-401/06), è annullata.
2)
Il regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, è annullato nella parte in cui riguarda la Brosmann Footwear (HK) Ltd, la Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, la Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd e la Risen Footwear (HK) Co. Ltd.
3)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Brosmann Footwear (HK) Ltd, dalla Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, dalla Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd e dalla Risen Footwear (HK) Co. Ltd sia nel procedimento di primo grado sia nell’ambito del presente procedimento.
4)
La Commissione europea e la Confederazione europea dell’industria calzaturiera (CEC) sopportano le proprie spese sostenute sia nel procedimento in primo grado sia nell’ambito del presente procedimento.
(1) GU C 209 del 31.7.2010.
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