18.2.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 49/6
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 21 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Haltergemeinschaft LBL GbR/Hauptzollamt Düsseldorf
(Causa C-250/10) (1)
(Direttiva 2003/96/CE - Tassazione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica - Articolo 14, paragrafo 1, lettera b) - Esenzione dei prodotti energetici utilizzati quali carburanti o combustibili per la navigazione aerea - Carburante messo a disposizione dal noleggiatore di un aeromobile utilizzato dal noleggiatario dell’aeromobile medesimo per voli effettuati a fini diversi alla prestazione di un servizio aereo a titolo oneroso)
2012/C 49/10
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Haltergemeinschaft LBL GbR
Resistente: Hauptzollamt Düsseldorf
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Düsseldorf — Interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283, pag. 51) — Portata dell’esenzione prevista per i prodotti energetici forniti ai fini dell’utilizzazione quali carburanti o commestibili per la navigazione aerea — Esenzione del carburante messo a disposizione dal locatore o noleggiatore di un aeromobile, che non sia un’impresa di navigazione aerea, ed utilizzato dai locatari dell’aeromobile per i voli da essi effettuati a fini commerciali
Dispositivo
L’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, dev’essere interpretato nel senso che un’impresa, come quella di cui è causa nel procedimento principale, qualora conceda in locazione o noleggio un aeromobile ad essa appartenente, unitamente al carburante, ad imprese le cui operazioni di navigazione aerea non siano direttamente finalizzate alla prestazione, da parte delle imprese medesime, di servizi aerei a titolo oneroso, non può beneficiare dell’esenzione dalla tassa sui prodotti energetici forniti ai fini dell’utilizzazione quali carburanti o combustibili per la navigazione aerea diversa dall’aviazione di diporto privato, prevista da detta disposizione.
(1) GU C 226 del 30.7.2011.
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