25.6.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 186/8
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 5 maggio 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio
(Causa C-265/10) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Regolamento (CE) n. 1907/2006 - Sostanze chimiche - Registrazione, valutazione, autorizzazione di tali sostanze e restrizioni applicabili alle stesse - Regolamento REACH - Regime sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni del regolamento REACH - Mancata attuazione entro il termine prescritto)
2011/C 186/13
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente Commissione europea (rappresentanti: P. Olivere e M. van Beek, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: T. Materne e L. Van den Broek, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 126 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE — Sanzioni applicabili in caso di violazione del regolamento REACH
Dispositivo
1)
Il Regno del Belgio, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l3esecuzione delle sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in base all’art. 126 del citato regolamento.
2)
Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
(1) GU C 221 del 14.8.2010.
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