8.10.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 298/8
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 28 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — causa promossa da Lotta Gistö
(Causa C-270/10) (1)
(Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee - Art. 14, primo comma - Determinazione del domicilio fiscale del coniuge di un funzionario dell’Unione - Normativa nazionale che prevede una regola secondo cui l’interessato che abbia risieduto per tre anni all’estero non è più considerato come residente nello Stato e quindi non è più assoggettato all’obbligo fiscale illimitato)
2011/C 298/13
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Parti
Ricorrente: Lotta Gistö
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione dell’art. 14 (divenuto art. 13) del Protocollo sui privilegi e immunità dell’Unione europea — Determinazione del domicilio fiscale dei dipendenti dell’Unione europea e del loro coniuge che non svolge una propria attività lavorativa nello Stato membro d’origine — Normativa nazionale che prevede per i cittadini una regola secondo cui, dopo che sono trascorsi tre anni a partire dalla fine dell’anno nel corso del quale il cittadino ha lasciato lo Stato, egli non è più considerato come residente nello Stato e quindi non è più assoggettato all’obbligo fiscale illimitato per quanto riguarda i suoi redditi
Dispositivo
L’art. 14, primo comma, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, inizialmente allegato al Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, e in seguito, in forza del Trattato di Amsterdam, allegato al Trattato CE, deve essere interpretato nel senso che il coniuge di una persona il quale, per il solo motivo che quest’ultima entra al servizio dell’Unione europea, stabilisca la propria residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro del domicilio fiscale che possedeva nel momento in cui detta persona è entrata al servizio dell’Unione, va considerato tuttora fiscalmente domiciliato in quest’ultimo Stato membro se non esercita una propria attività professionale.
(1) GU C 221 del 14.8.2010.
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