8.10.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 298/8
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 luglio 2011 — Commissione europea/Repubblica di Ungheria
(Causa C-274/10) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Fiscalità - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Diritto alla detrazione - Modalità d’esercizio - Art. 183 - Normativa nazionale che consente il rimborso dell’eccedenza di IVA solo nei limiti in cui essa superi l’importo dell’imposta a monte risultante da operazioni che non hanno ancora dato luogo a pagamento)
2011/C 298/14
Lingua processuale: l’ungherese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou, B. Simon e K. Talabér-Ritz, agenti)
Convenuta: Repubblica di Ungheria (rappresentanti: M. Fehér, K. Szíjjártó, G. Koós, agenti e K. Magony, szakértő)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Normativa nazionale che consente il rimborso dell’eccedenza dell’IVA solo nei limiti in cui quest’ultima sia superiore all’importo dell’imposta risultante dalle operazioni non ancora pagate — Violazione del principio di neutralità fiscale
Dispositivo
1)
La Repubblica di Ungheria:
—
obbligando i soggetti passivi dalla cui dichiarazione fiscale emerga un’eccedenza, ai sensi dell’art. 183 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nel corso di un determinato periodo d’imposta, a procedere al riporto di tale eccedenza, integralmente o parzialmente, al periodo d’imposta successivo, qualora non abbiano pagato la totalità di quanto acquistato dal loro fornitore, e
—
per il fatto che, in considerazione del suddetto obbligo, taluni soggetti passivi, dalla cui dichiarazione fiscale emergano sistematicamente eccedenze, siano tenuti a effettuare più volte il riporto al periodo d’imposta successivo,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.
2)
La Repubblica di Ungheria è condannata alle spese.
(1) GU C 221 del 14.8.2010.
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