21.4.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 118/2
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 1o marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wąsiewicz, spółka jawna/Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
(Causa C-280/10) (1)
(IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 9, 168, 169 e 178 - Detrazione dell’imposta versata a monte per operazioni effettuate ai fini della realizzazione di un progetto di attività economiche - Acquisto di un terreno da parte dei soci - Fatture emesse anteriormente alla registrazione della società che richiede la detrazione)
2012/C 118/02
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente: Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wąsiewicz, spółka jawna
Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Naczelny Sąd Administracyjny — Interpretazione degli articoli 9, 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Detrazione dell’imposta versata a monte per operazioni effettuate ai fini della realizzazione di un progetto di attività economiche ma anteriormente alla registrazione della società — Acquisto di un terreno da parte dei soci
Dispositivo
1)
Gli articoli 9, 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che non consenta né ai soci né alla società stessa di far valere il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte su spese di investimento sostenute dai soci medesimi prima della costituzione e registrazione di detta società, ai fini ed in funzione dell’attività economica della stessa.
2)
Gli articoli 168 e 178, lettera a), della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale in applicazione della quale, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l’imposta sul valore aggiunto versata a monte non può essere detratta da parte di una società qualora la fattura, emessa prima della registrazione e dell’identificazione di tale società ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, sia stata intestata ai suoi soci.
(1) GU C 234 del 28.8.2010.
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